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Condizioni generali

Condizioni Generali di Contratto

per forniture, prestazioni e altri servizi da Dahlinger GmbH, aggiornato ad 01.01.2022

I.  Condizioni generali per forniture e prestazioni

1.  Ambito di applicazione
1.1  Le nostre Condizioni generali di contratto sono alla base dei contratti stipulati con noi:
-  contratti di compravendita e fornitura ai sensi dei §§ 433, 650 codice civile tedesco (BGB) (“forniture”) e
-  contratti di prestazioni d'opera ai sensi dei §§ 631 seg. codice civile tedesco (BGB) (“prestazioni”)
Hanno validità esclusiva. Se non contengono alcuna regolamentazione, vale la legge. Sono in contrasto condizioni contrarie o supplementari del cliente. Valgono soltanto se ci siamo espressamente dichiarati per iscritto concordi con tali condizioni oppure con parti di esse. Le nostre Condizioni generali di contratto hanno validità anche quando le nostre forniture o prestazioni vengono effettuate incondizionatamente, anche se a conoscenza di condizioni contrarie o supplementari del cliente.
1.2  Le nostre Condizioni generali di contratto valgono anche per tutti gli affari futuri con i clienti.
1.3  Le nostre Condizioni generali di contratto hanno validità solo nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o patrimoni separati di diritto pubblico ai sensi del § 310 c. 1 codice civile tedesco (BGB)

2.  Offerte e preventivi, successive modifiche del contenuto del contratto, riserva per la nostra fornitura
2.1  Le nostre offerte e i nostri preventivi non sono impegnativi e vincolanti, a meno che non siano espressamente definiti come tali.
2.2  Il contratto stipulato con noi decorre solo con la nostra conferma d'ordine.
2.3  Commesse su richiesta devono essere espressamente accordate come tali. Se non viene esplicitamente concordato nulla di diverso, i termini di consegna a richiesta accordati sono vincolanti per il cliente, per la presa in consegna. Siamo autorizzati a consegnare, senza preavviso e con addebito, singole quantità a richiesta al rispettivo termine di consegna.
2.4  Manteniamo tutti i diritti sulla documentazione relativa a tutte le offerte e ai contratti, in particolare su figure, bozze, disegni, cataloghi, prospetti ecc., campioni e modelli, per quanto non siano stati concessi al cliente ai fini del contratto o in base a un esplicito accordo. La documentazione relativa alle offerte, i campioni e i modelli devono venirci restituiti immediatamente, su nostra richiesta, se non ci viene impartito l'ordine. Il cliente non può avvalersi di alcun diritto di ritenzione in merito.
2.5  La documentazione e i mezzi di produzione a noi appartenenti ai sensi del punto 2.4 non possono né essere utilizzati, duplicati, inoltrati, alienati, pignorati né resi accessibili a terzi, fatta eccezione per scopi concordati o previsti da contratto. In particolare non si possono quindi né imitare i nostri prodotti né riprodurli in altro modo, né vendere merce imitata o riprodotta oppure in qualche modo riciclata.
In caso di violazione del divieto di utilizzo e riproduzione ai sensi del punto 2.5, risponde il contraente nei nostri confronti per ogni singolo caso, nell'ambito di un rimborso forfettario pari a 5.000 EUR / 6.000 CHF / 5.000 GBP / 6.000 USD / 55.000 SEK / 40.000 DKK, se non presenta prova della sua mancata colpa. Resta espressamente riservata la possibilità di rivendicare un maggiore risarcimento danni.
2.6  La documentazione del cliente può essere resa accessibile da parte nostra a quei terzi ai quali abbiamo demandato ammissibilmente forniture e prestazioni.
2.7  Ci riserviamo la facoltà di effettuare i seguenti cambiamenti delle nostre forniture o prestazioni successivamente alla stipulazione del contratto, se ciò risulta accettabile per il cliente:
-  modifiche del prodotto nel corso del continuo ulteriore sviluppo e miglioramento;
-  divergenze minime ed irrilevanti in colore, forma, design, dimensione, peso o quantità;
-  divergenze comuni.
2.8  Il cliente è tenuto a farci presente all'atto dell'ordine se non si può assolutamente divergere dalle sue indicazioni e direttive.
2.9  Ci impegniamo a tener conto di una richiesta di modifica da parte del cliente, avvenuta dopo la stipulazione del contratto, sulle forniture e/o prestazioni oggetto del contratto, se per noi accettabile nell'ambito della nostra capacità produttiva.
Se la verifica delle possibilità di modifica o l'effettiva esecuzione delle modifiche hanno ripercussioni sulle prestazioni contrattuali (compenso, termini ecc.), si deve immediatamente apportare un adeguamento scritto delle norme contrattuali. Per la durata dell'interruzione dovuta alla verifica della richiesta di modifica e all'accordo sull'adeguamento delle norme contrattuali possiamo richiedere un adeguato compenso supplementare, in aggiunta alla tariffa oraria dei nostri dipendenti che, per via dell'interruzione, non potevano essere impiegati diversamente.
Per la necessaria verifica se e a quali condizioni sia realizzabile la modifica desiderata, dobbiamo altrettanto richiedere un adeguato compenso extra, se facciamo presente al cliente la necessità di verificare e quest'ultimo ne impartisce il relativo ordine.
2.10  Nonostante la nostra responsabilità per i vizi della cosa, è escluso il cambio della merce contemplata nel contratto, che è stata prodotta specificatamente per il cliente (produzione su commessa o speciale) oppure adeguata appositamente per il cliente.
2.11  L'obbligo di risarcimento danni ai sensi del § 122 codice civile tedesco (BGB) presuppone la nostra responsabilità.
2.12  La stipulazione del contratto avviene con riserva della nostra corretta e tempestiva fornitura da parte dei nostri fornitori. Questo vale soltanto nel caso in cui la mancata consegna non sia imputabile alla nostra responsabilità.
Il cliente viene immediatamente informato della mancata disponibilità di forniture o prestazioni. La controprestazione viene immediatamente rimborsata.

3.  Prezzi, condizioni di pagamento, riserva di successivo adempimento, tariffe di servizio
3.1  Ci riserviamo il diritto di aumentare adeguatamente i nostri prezzi se, in seguito alla stipulazione del contratto, subentrano incrementi dei costi di cui non siamo responsabili, per via di fattori che determinano il prezzo, in particolare accordi tariffari o cambiamenti dei prezzi dei materiali. Su richiesta, li dimostreremo al cliente.
3.2  Salvo diversa disposizione, i nostri prezzi si intendono “franco fabbrica” (ai sensi della clausola “Franco Fabbrica” - EXW - degli Incoterms 2010) esclusi l'affrancatura postale, la spedizione, il trasporto, l'imballaggio, l'assicurazione, il dazio doganale, le prestazioni di installazione e anche i diritti amministrativi da versare (vedi punto 3.3 di seguito). L'IVA viene aggiunta in fattura nel rispettivo importo previsto per legge.
3.3  Per ordini con un valore della merce inferiore a 150 EUR / 170 CHF / 150 GBP / 1.500 SEK / 250 USD / 1.200 DKK, alla stipulazione del contratto vengono applicati ogni volta diritti amministrativi pari a 15 EUR / 17 CHF / 15 GBP / 150 SEK / 25 USD / 120 DKK.
3.4  Salvo diversa disposizione, i pagamenti dei clienti devono essere effettuati immediatamente e senza detrazioni. La detrazione dello sconto necessita di un particolare accordo scritto. Se un pagamento non viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, il cliente è in mora, senza ulteriori spiegazioni da parte nostra. Inoltre hanno validità le norme di legge riguardanti le conseguenze della morosità.
3.5  In caso di dilazione siamo autorizzati a rivendicare per il periodo della dilazione gli interessi corrispondenti a quelli di mora, previsti per legge.
3.6  Siamo autorizzati a richiedere adeguati acconti, a cui si aggiunge l'IVA prevista per legge, nel caso in cui sussiste una ragione obiettivamente valida e non si contrappongono interessi prevalenti del cliente.
Possiamo richiedere anticipi, a cui si aggiunge l'IVA prevista per legge, se non sono decisamente più alti dell'incremento di valore verificatosi con la prestazione da noi apportata al cliente come da contratto.
3.7  Ci riserviamo di esigere pagamenti anticipati o prestazioni di garanzia pari all'importo lordo della fattura per la fornitura o prestazione se, così facendo, rimangono tutelati gli interessi legittimi del contraente e per questo sussiste un motivo obiettivamente giustificato, come ad esempio se subentrano o veniamo a conoscenza di circostanze in base alle quali viene compromesso l'accoglimento della nostra richiesta.
3.8  Cambiali e assegni vengono accettati soltanto a garanzia del pagamento, le cambiali solo in caso di previo accordo scritto. Lo sconto, le spese e i costi relativi alla riscossione di cambiali e assegni devono essere sostenuti dal cliente e versati immediatamente. L'effetto dell'adempimento subentra soltanto con la riscossione di assegni e cambiali e il nostro esonero da qualsiasi responsabilità.
3.9  Diritti di compensazione spettano al cliente solo se le sue contropretese sono irrevocabilmente accertate, incontestate o riconosciute. Il cliente ha la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione soltanto nella misura in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale.
3.10  Al cliente spetta il diritto di ritenzione in caso di mancata conformità del contratto di fornitura o prestazione, qualora l'importo trattenuto è adeguatamente rapportato alla mancata conformità contrattuale (in particolare per un vizio) e ai costi previsti per il successivo adempimento (soprattutto per l'eliminazione di un vizio). Il cliente non è autorizzato a rivendicare pretese e diritti per mancata conformità del contratto se non ha effettuato i pagamenti in scadenza e l'importo da versare ma non versato, nonostante la mancata conformità contrattuale, è adeguatamente rapportato alle forniture e alle prestazioni non come da contratto.

4.  Imballaggio, lasso di tempo della fornitura o della prestazione, impedimenti alla prestazione per cui non sussiste responsabilità, ritardo nella consegna o nell'apporto della prestazione, mora nell'accettazione, obblighi di cooperazione
4.1  Salvo diversa disposizione, la fornitura avviene “franco fabbrica” (corrispondente alla clausola “Franco Fabbrica” - EXW - degli Incoterms 2010), non imballata. Se noi, in base al rispettivo accordo, assumiamo l'imballaggio, ne stabiliamo il tipo e l'entità, osservando la cura necessaria.
4.1.1  Anche in caso di eventuale imballaggio da parte nostra, non vengono ritirati imballaggi atti al trasporto e tutti gli altri imballaggi in conformità al relativo regolamento. Il cliente è tenuto ad occuparsi dello smaltimento degli imballaggi a proprie spese.
4.2  I tempi indicati della fornitura o della prestazione sono termini fissati, solo se espressamente stabiliti come tali.
4.3  Se non è accordato esplicitamente nulla di diverso, i termini di consegna concordati hanno inizio quando il cliente riceve la nostra conferma d'ordine.
4.4  Il rispetto degli obblighi di fornitura e prestazione, in particolare i termini di consegna, presuppone:
-  il tempestivo e regolare adempimento di eventuali obblighi di cooperazione del cliente, soprattutto il ricevimento di documentazione ed informazioni che devono essere fornite dal cliente;
-  il chiarimento di tutti i dettagli tecnici, produttivi e commerciali con il cliente, specialmente il rilascio di campioni di produzione;
-  il ricevimento di mezzi di produzione da mettere a disposizione, soprattutto i file di stampa;
-  il ricevimento degli acconti accordati e/o anticipi o fideiussioni e garanzie bancarie oppure l'apertura di credito concordata;
-  la disponibilità di eventuali autorizzazioni e licenze ufficiali necessarie.
Si riserva l'eccezione del contratto non adempiuto.
4.5  Per il rispetto del termine di consegna è determinante il momento in cui avviene la fornitura “franco fabbrica” (ai sensi della clausola “Franco Fabbrica” - EXW - degli Incoterms 2010 ) oppure è stata comunicata al cliente la disponibilità all'invio quando la fornitura, non per colpa nostra, non può essere puntualmente ritirata. Indicheremo al cliente la data del ritiro così tempestivamente che possa prendere i provvedimenti di norma necessari.
4.6  Ritardi nella consegna o prestazione non imputabili a noi
4.6.1  Ritardi nella consegna o prestazione a causa dei seguenti rispettivi impedimenti non sono di nostra responsabilità, eccetto se sono stati eccezionalmente assunti proprio in relazione al rispetto delle scadenze e dei termini un rischio d'acquisto o una garanzia. Lo stesso vale anche quando questi impedimenti subentrano per i nostri fornitori o i loro subfornitori:
circostanze di forza maggiore e impedimenti nella fornitura e prestazione
-  che insorgono dopo la stipulazione del contratto oppure di cui si viene a conoscenza, non per colpa nostra, soltanto dopo la stipulazione del contratto e
-  in relazione ai quali viene fornita la prova del fatto che non è stato possibile prevedere e prevenire tali impedimenti anche con la cura necessaria da parte nostra e non è a noi imputabile neanche la colpa dell'accettazione, precauzione e prevenzione.
Tra i presupposti sopraccitati – introduzione o conoscenza priva di colpa soltanto dopo la stipulazione del contratto, imprevedibilità ed inevitabilità da noi dimostrate – si annoverano soprattutto:
legittime misure di conflitto tra le parti sociali (sciopero e serrate); anomalie nel funzionamento; carenza di materie prime; perdita di materiali di lavorazione ed ausiliari.
4.6.2  Sono esclusi diritti di risarcimento danni del cliente in caso di ritardi nella fornitura e nella prestazione ai sensi del punto 4.6.1.
4.6.3  In caso di impedimento definitivo della fornitura e prestazione ai sensi del punto 4.6.1, ogni parte contrattuale è autorizzata a concludere immediatamente il contratto con recesso, in conformità alle disposizioni di legge.
4.6.4  In caso di impedimento temporaneo della fornitura e prestazione ai sensi del punto 4.6.1, siamo autorizzati a rinviare forniture e prestazioni per la durata dell'impedimento, a cui si aggiunge un'adeguata fase iniziale. Se dimostriamo al cliente una complicazione inaccettabile nell'effettuazione della fornitura e della prestazione, siamo autorizzati a recedere dal contratto. Il diritto di recesso spetta al cliente soltanto per i presupposti qui di seguito citati al punto 4.7.
4.7  Ritardi nella fornitura o nella prestazione di nostra responsabilità
Se non è né definita né deducibile dal resto del contenuto del rapporto contrattuale una responsabilità più rigorosa (soprattutto indipendentemente dalla colpa) o più moderata, rispondiamo dei danni dovuti a mora per violazione intenzionale o colposa dell'obbligo come segue:
4.7.1  Ai sensi delle disposizioni di legge in caso di dolo.
4.7.2  Ai sensi delle disposizioni di legge, con la limitazione della nostra responsabilità di risarcimento di danni prevedibili, tipici del contratto:
-  in caso di colpa grave dei nostri rappresentanti legali, dirigenti e altri ausiliari;
-  in caso di colpa lieve dei nostri rappresentanti legali, dirigenti e altri ausiliari se da loro vengono violati obblighi fondamentali del contratto (vedi definizione al punto 7.11.2). Ciò si verifica in particolare quando il contratto alla base è un contratto a termine fisso oppure il cliente può rivendicare il fatto che, per via del ritardo a noi imputabile nella fornitura o nella prestazione, sia venuto meno il suo interesse nei confronti dell'adempimento del contratto.
4.7.3  Nei restanti casi di colpa lieve rispondiamo per ogni settimana completa di ritardo nella fornitura o nella prestazione soltanto nell'ambito di un'indennità forfait di mora pari a 0,5% del valore netto della fornitura o della prestazione, tuttavia al massimo non più del 5% del valore netto della fornitura o della prestazione.
4.7.4  Sono riservati ulteriori pretese e diritti del cliente previsti per legge.
4.8  Diritto di recesso del cliente in caso di ritardi nella fornitura o nella prestazione:
se riusciamo a dimostrare che il ritardo non è a noi imputabile, al cliente spetta il diritto di recesso soltanto
-  se lui ha vincolato in contratto la persistenza del suo interesse alla prestazione alla puntualità della prestazione (contratto a termine fisso) oppure
-  se lui dimostra che, per via del ritardo nella fornitura o nella prestazione, il suo interesse alla prestazione è venuto meno o che risulta per lui inaccettabile mantenere il rapporto contrattuale.
Inoltre trova applicazione il § 323 c. 4 – 6 codice civile tedesco (BGB). Per le conseguenze giuridiche del recesso è determinante il regime giuridico (§§ 346 seg. codice civile tedesco – BGB -); prestazioni non dovute da parte del cliente possono essere da lui rivendicate.
Restano invariati i diritti di recesso del contratto d'opera previsti per legge.
4.9  Siamo autorizzati ad effettuare forniture o prestazioni parziali in un'entità accettabile per il cliente.
4.10  Se il cliente è in ritardo per colpa sua con l'accettazione o la presa in consegna nel luogo di adempimento, con il ritiro o l'ordine di consegna della merce – anche in caso di eventuali consegne parziali -, la fornitura ritarda in altro modo, per ragioni imputabili al cliente o perché quest'ultimo ha violato per colpa altri obblighi di cooperazione, in tal caso siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno che ci è subentrato, incluse eventuali spese supplementari, malgrado i più ampi diritti previsti per legge.

5.  Trasferimento del rischio, assicurazione
5.1  Il rischio di deperimento o deterioramento accidentale passa al cliente ai sensi della clausola EXW – degli Incoterms 2010. Questo vale anche per eventuali forniture effettuate, in base ad accordi particolari, con i nostri autoveicoli oppure in porto franco e senza imballaggio e pure nei casi in cui noi ci siamo assunti altre prestazioni quali, ad esempio, l'installazione dal cliente.
5.2  In caso di ritardo nell'accettazione, nella presa in consegna, nell'ordine di consegna o nel ritiro della merce da parte del cliente o di ritardo delle nostre forniture o prestazioni per ragioni da imputare al cliente, il rischio di deperimento o deterioramento accidentale passa a quest'ultimo nel momento in cui cade in mora o le forniture o le prestazioni avrebbero potuto aver luogo, come previsto da contratto, in caso di doverosa condotta del cliente.
5.3  Su richiesta del cliente, la fornitura viene assicurata a sue spese, a partire dal trasferimento del rischio, contro il furto, per danni dovuti a rottura, incendio, infiltrazione d'acqua, trasporto e altri danni assicurabili.
5.4  Se in base a uno speciale accordo abbiamo assunto l'obbligo di spedizione, selezioniamo noi il tipo di spedizione conveniente e stabiliamo lo spedizioniere o il vettore. Costi supplementari per richieste divergenti da parte del cliente sono a suo carico. Queste devono venirci comunicate tempestivamente prima della spedizione.
In caso di danneggiamento o perdita della fornitura durante il trasporto, il cliente deve immediatamente disporre un inventario e comunicarci il risultato per iscritto.
5.5  Se in base a uno speciale accordo assumiamo noi il trasporto o l'assicurazione, rispondiamo noi soltanto per quanto le persone addette all'esecuzione della spedizione o gli assicuratori rispondono nei nostri stessi confronti.

6.  Riserva di proprietà
6.1  Ci riserviamo la proprietà nei confronti della fornitura (“prodotti soggetti a riserva di proprietà”) finché non sono pervenuti tutti i pagamenti risultanti dal rapporto d'affari con il cliente. La riserva di proprietà si estende anche al saldo riconosciuto, se contabilizziamo su conto corrente crediti nei confronti del cliente (riserva di proprietà su conto corrente). In caso di condotta di inadempimento contrattuale da parte del cliente, in particolare in caso di ritardo di pagamento, siamo autorizzati a riprendere indietro i prodotti soggetti a riserva di proprietà. Riprendere indietro tali prodotti implica un recesso dal contratto. Dopo il ritiro abbiamo la facoltà di riutilizzarli. Il relativo ricavato deve essere scalato dai debiti del cliente, detratte le spese adeguate per il realizzo.
6.2  Il cliente è autorizzato a rivendere i prodotti soggetti a riserva di proprietà nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività. Tuttavia ci cede fin da ora tutti i crediti, pari all'importo finale della fattura (inclusa l'IVA) dei crediti a nostro favore, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi. Se il cliente calcola i crediti risultanti dalla rivendita dei prodotti soggetti a riserva di proprietà in un rapporto di credito in conto corrente esistente con il suo acquirente, il credito in conto corrente, nell'ammontare del saldo riconosciuto, è quindi ceduto. Lo stesso vale per il saldo “causale” in caso di insolvenza del cliente. Anche in seguito alla cessione, il cliente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. Resta invariata la nostra facoltà di riscuotere direttamente noi stessi i crediti, salvo le norme previste dal diritto fallimentare. Tuttavia ci impegniamo a non riscuotere i crediti fintantoché il cliente non viola i suoi obblighi contrattuali, soprattutto se adempie regolarmente ai suoi obblighi di pagamento, non cade in mora e non è stata fatta la richiesta di apertura di procedura fallimentare o non vi è una sospensione dei pagamenti.
Il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia o il pignoramento non sono coperti dalla facoltà di alienazione del cliente.
6.3  In caso venga meno il nostro obbligo di riscossione non direttamente da parte nostra dei crediti, ai sensi del suddetto punto 6.2, siamo autorizzati – salvo le norme previste dal diritto fallimentare - a
-  revocare la facoltà di rivendita e a fare uso del nostro diritto di ritiro e realizzo in conformità al sopraccitato punto 6.1 e/o
-  revocare l'autorizzazione a riscuotere e pretendere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i rispettivi debitori, ci dia tutte le indicazioni necessarie per la riscossione, ci consegni la relativa documentazione e informi i debitori (terzi) della cessione.
6.4  In caso di danneggiamento o smarrimento dei prodotti soggetti a riserva di proprietà e per cambio di sede o abitazione, il cliente deve informarci immediatamente per iscritto. Lo stesso vale per pignoramenti o altri interventi di terzi, affinché noi possiamo promuovere un'azione di opposizione di terzi (ai sensi del § 771 codice di procedura civile tedesco – ZPO - o, se applicabile, della rispettiva legge straniera). Se terzi non sono in grado di rimborsarci le spese giudiziali ed extragiudiziali di un'opposizione a terzi, il cliente risponde della perdita a noi subentrata. Se la restituzione dei prodotti soggetti a riserva di proprietà si ottiene senza processo, anche i costi insorti possono essere addebitati al cliente, altrettanto quelli per il recupero dei prodotti soggetti a riserva di proprietà pignorati.
6.5  La lavorazione o la modifica dei prodotti soggetti a riserva di proprietà da parte del cliente viene sempre effettuata per noi. Se tali prodotti vengono lavorati con altri beni a noi non appartenenti, acquisiamo quindi la comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore dei prodotti soggetti a riserva di proprietà (importo finale della fattura inclusa l'IVA) ai valori degli altri beni lavorati al momento della lavorazione o della modifica.
Inoltre, per il bene insorto con la lavorazione o la modifica vale lo stesso che per i prodotti soggetti a riserva di proprietà. Nei confronti dei beni insorti con la lavorazione o la modifica al cliente viene concesso un diritto di aspettativa corrispondente al suo rispettivo diritto nei confronti dei prodotti soggetti a riserva di proprietà.
6.6  Se i prodotti soggetti a riserva di proprietà vengono mischiati o uniti inscindibilmente a beni a noi non appartenenti, acquisiamo quindi la comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore dei prodotti soggetti a riserva di proprietà (importo finale della fattura inclusa l'IVA) ai valori degli altri beni mischiati o uniti al momento della mescolanza o dell'unione. Se la mescolanza o l'unione avvengono in modo tale da dover considerare il bene del cliente come bene principale, vale come accordato il fatto che il cliente ci ceda proporzionalmente la comproprietà. Il cliente mantiene la proprietà esclusiva o la comproprietà a nostro favore.
6.7  In caso di rivendita dei nostri prodotti soggetti a riserva di proprietà in seguito alla lavorazione o alla modifica, il cliente cede fin da ora, a titolo di garanzia, i suoi diritti di indennità pari all'importo finale della fattura (inclusa l'IVA) dei crediti nei nostri confronti.
Se abbiamo acquisito solo la comproprietà, ai sensi del suddetto punto 6.5 o 6.6, per via della lavorazione o della modifica oppure della mescolanza o dell'unione dei prodotti soggetti alla riserva di proprietà con altri beni a noi non appartenenti, la pretesa del pagamento del prezzo d'acquisto da parte del cliente ci viene ceduta in anticipo solo in rapporto alla somma finale da noi calcolata per i prodotti soggetti a riserva di proprietà, inclusa l'IVA, agli importi finali delle fatture degli altri beni a noi non appartenenti.
Inoltre, per i crediti ceduti in precedenza hanno validità rispettivamente i suddetti punti da 6.2 a 6.4.
6.8  Se non acquisiscono efficacia la riserva di proprietà o la cessione in conformità al diritto straniero, nel cui ambito si trovano i nostri prodotti soggetti a riserva di proprietà, la rispettiva garanzia vigente in questo ambito giuridico nei confronti della riserva di proprietà e della cessione vale come accordata.
Se per l'insorgere di tali diritti c'è bisogno della cooperazione da parte del cliente, quest'ultimo è quindi tenuto, dietro nostra richiesta, a prendere tutti i provvedimenti necessari per giustificare e mantenere tali diritti.
6.9  Il cliente è obbligato a trattare con cura i prodotti soggetti a riserva di proprietà e a provvedere a sue spese alla loro manutenzione; il cliente è soprattutto tenuto ad assicurare sufficientemente, a sue spese, i prodotti soggetti a riserva di proprietà a nostro favore, al valore a nuovo, da furto, rapina, effrazione, danni dovuti a incendio o infiltrazione d'acqua. Il cliente cede a noi fin da ora tutti i risultanti diritti assicurativi sui prodotti soggetti a riserva di proprietà. Noi accettiamo la cessione.
Inoltre ci riserviamo di rivendicare i nostri diritti di adempimento o risarcimento danni.
6.10  Ci impegniamo, su richiesta del cliente, a svincolare le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire. La scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.

7.  Capitolati, responsabilità per i vizi della cosa
7.1  Le condizioni riportate nei nostri capitolati, in particolare - se applicabili - nel nostro catalogo, stabiliscono in modo esauriente e definitivo le caratteristiche delle nostre forniture e prestazioni. Altre descrizioni dei nostri prodotti, dichiarazioni pubbliche, imbonimenti e pubblicità non contengono indicazioni di qualità dovute da contratto.
7.2  Se non è espressamente stabilito nulla di diverso, le descrizioni delle nostre forniture e prestazioni sono oggetto di accordi di qualità e non di garanzie o assicurazioni. Dichiarazioni da parte nostra in relazione a questo contratto non contemplano nell'incertezza alcuna garanzia o assicurazione ai sensi di un rafforzamento della responsabilità o dell'assunzione di un particolare obbligo di garanzia. In caso di dubbio sono determinanti soltanto esplicite dichiarazioni scritte da parte nostra in relazione al rilascio di garanzie ed assicurazioni.
7.3  Non viene assunta alcuna responsabilità per danni dovuti alle ragioni qui di seguito: trattamento o utilizzo inadeguato o improprio, installazione difettosa da parte del cliente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, influssi chimici o umidità (se non sono a noi imputabili), modifiche improprie effettuate dal cliente o da terzi senza previa approvazione da parte nostra.
7.4  Rivendicazioni di vizi da parte del cliente non sussistono in caso di divergenze solamente irrilevanti dalla qualità concordata o di pura insignificante limitazione dell'utilizzabilità delle nostre forniture o prestazioni. In particolare, lievi differenze cromatiche e fotosensibilità (scoloritura / ingiallimento) non rappresentano alcun vizio. In caso di forniture provenienti da produzione di massa, salvo accordi differenti, non sussistono altrettanto dei vizi per differenze tipiche del settore entro il limite di accettazione (valore AQL <Livello di qualità accettabile>).
7.5  Nella vendita da catalogo è standard un limite di accettazione 4 (valore AQL <Livello di qualità accettabile>).
7.6  Eventuali opacità di gioielli in oro o argento nelle confezioni da noi fornite non rappresenta un difetto dell'imballaggio.
7.7  Per le forniture, i diritti relativi ai vizi del cliente presuppongono che quest'ultimo abbia regolarmente adempiuto al suo debito compito di verifica e contestazione previsto dal § 377 codice di diritto commerciale tedesco (HGB).
In seguito a una denuncia dei vizi della cosa comunicheremo immediatamente al cliente se la fornitura reclamata o parti di questa debbano venirci rispedite indietro o se invece bisogna attendere che queste vengano da noi recuperate dal cliente oppure controllate in loco.
7.8  Se sussiste un vizio, siamo autorizzati all'adempimento successivo, a nostra scelta, eliminando il difetto oppure fornendo una cosa nuova, priva di vizi. Se uno dei due o entrambi i tipi di adempimento successivo dovessero essere impossibili o sproporzionati, siamo autorizzati a rifiutarci di attuarli.
Possiamo anche rifiutarci di effettuare un adempimento successivo se il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti non in misura tale da coprire la parte priva di vizi della prestazione fornita.
Siamo tenuti a sostenere tutti i costi necessari al fine dell'adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, i pedaggi, il costo del lavoro e dei materiali. Se il cliente ha installato la cosa difettosa consona alla sua natura e al suo uso in un'altra cosa oppure l'ha applicata ad un'altra cosa, nell'ambito dell'adempimento successivo siamo obbligati a rimborsare il cliente delle spese necessarie per rimuovere la cosa difettosa e l'installazione o l'applicazione della cosa modificata o fornita priva di vizi. Questo obbligo di risarcimento dei costi vale se le spese non aumentano per il fatto che la fornitura sia stata trasportata in un altro luogo rispetto a quello di adempimento, a meno che la spedizione non corrisponda all'utilizzo prescritto.
Siamo autorizzati a far eliminare i vizi anche da terzi. I pezzi sostituiti diventano di nostra proprietà.
Il cliente è tenuto, nel limite dell'accettabile, a cooperare all'adempimento successivo dietro risarcimento dei costi e in base alle nostre disposizioni.
Soltanto in casi urgenti, ad esempio di rischio di danni sproporzionatamente grandi o di pericolo per la sicurezza sul lavoro, il cliente è autorizzato ad eliminare il vizio lui stesso o a farlo fare da terzi. Deve informarci immediatamente ed ottenere il nostro consenso in tal merito. Ciò è indispensabile solo se il cliente non è riuscito a reperirci tempestivamente.
7.9  In caso di impossibilità o mancato adempimento successivo, ritardo colposo o inaccettabile oppure serio e definitivo rifiuto di adempimento successivo da parte nostra oppure inaccettabilità dell'adempimento successivo per il cliente, quest'ultimo è autorizzato, a sua discrezione, o a ridurre di conseguenza il prezzo d'acquisto (riduzione) o a recedere dal contratto (recesso).
7.10  Se queste Condizioni generali di contratto non contengono norme o norme differenti in merito ai presupposti e alle conseguenze dell'adempimento successivo, della riduzione e del recesso, trovano applicazione le norme giuridiche relative a questi diritti.
Per l'azione di regresso del cliente nei nostri confronti, per le spese da lui sostenute in relazione alla difettosità di una cosa prodotta ex novo, hanno validità le disposizioni di legge.
7.11  I diritti del cliente di risarcimento danni e rimborso spese in relazione ai vizi si attengono alle seguenti regolamentazioni contemplate ai punti da 7.11.1 fino a 7.11.4 incluso, senza riguardo alla natura giuridica del diritto, in particolare anche in riferimento ai diritti per vizi e alle violazioni di obblighi nonché alle pretese delittuose.
7.11.1  Noi rispondiamo illimitatamente per danni ai sensi delle disposizioni di legge:
-  per dolo;
-  per lesione colposa a danno della vita, dell'incolumità fisica e della salute;
-  per vizi e altri fatti che sono stati taciuti in maniera dolosa, o
-  per vizi la cui assenza è stata garantita o è stata rilasciata una garanzia di qualità.
7.11.2  Inoltre rispondiamo per danni, in conformità alle disposizioni di legge, per quanto, però, la nostra responsabilità di risarcimento danni (eccetto nei casi riportati sopra al punto 7.11.1) è limitata a danni prevedibili, tipici del contratto:
-  per colpa grave dei nostri rappresentanti legali, dirigenti e altri ausiliari;
-  per colpa lieve dei nostri rappresentanti legali, dirigenti e altri ausiliari, dietro il presupposto che vengano violati da parte loro obblighi contrattuali fondamentali (obblighi che permettono almeno la regolamentare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può regolarmente fare affidamento).
7.11.3  Resta invariata la responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
7.11.4  Se al suddetto punto 7.11 non è regolamentato nulla di diverso, sono esclusi altri diritti.

8.  Responsabilità per obblighi secondari
Se per colpa nostra, dei nostri rappresentanti legali o ausiliari, il bene fornito non può essere utilizzato dal cliente, come previsto da contratto, in seguito a omessa o errata esecuzione delle proposte e delle consulenze effettuate prima della conclusione del contratto e ad altri obblighi contrattuali secondari (in particolare istruzioni d'uso e manutenzione del bene della fornitura), hanno validità le norme rispettivamente riportate al suddetto punto 7.11, escludendo ulteriori diritti del cliente.

9.  Rispetto delle norme di legge, delle disposizioni e delle direttive impartite dalla nostra azienda, compliance
9.1  Le garanzie, gli obblighi, le conferme o le dichiarazioni richiesti dal cliente, concernenti il rispetto delle leggi di diritto pubblico nazionali e straniere, delle disposizioni e delle direttive impartite dalla nostra azienda, in particolare negli ambiti del diritto penale, della corruzione, del diritto dei cartelli, della tutela ambientale, dei diritti umani, della sicurezza sul lavoro e del salario minimo garantito, costituiscono un obbligo contrattuale da parte nostra nei confronti del cliente soltanto se li abbiamo espressamente approvati per iscritto.
Lo stesso vale in riferimento all'osservanza richiesta dal cliente di standard non legalmente vincolanti da parte della nostra azienda, quali ad esempio
-  il “Codice di Condotta dei Fornitori” in base ai principi della Responsabilità Sociale d'Impresa delle Nazioni Unite;
-  i principi dell'iniziativa del Patto Globale delle Nazioni Unite sotto forma di “principi guida” per l'economia in relazione alla tutela dei diritti umani, all'abolizione dei lavori forzati e del lavoro minorile, all'eliminazione della discriminazione nelle assunzioni e negli acquisti e alla responsabilità nei confronti dell'ambiente;
-  la norma ISO 26000;
-  altri codici di condotta del cliente.
9.2  Se violiamo le disposizioni di diritto pubblico in vigore per la nostra azienda, spettano al cliente esclusivamente i diritti di regresso, in merito ed entità, previsti per legge contro di noi, a meno che avessimo espressamente approvato per iscritto più ampie conseguenze giuridiche. Questo riguarda soprattutto i diritti di risoluzione e recesso, le pene convenzionali, i diritti di risarcimento danni, rimborso spese e di esonero.
In caso di violazione di standard non legalmente vincolanti, il cliente può solo, espressamente per iscritto, rivendicare contro di noi i diritti concordati.
9.3  Diritti di ispezione e verifica (audit) a favore del cliente ai fini della vigilanza o in caso di sospetto di violazioni nei suddetti ambiti contemplati al punto 9.1 (violazioni della compliance) necessitano di un accordo esplicitamente scritto. Lo stesso vale in riferimento agli obblighi, richiesti in questi ambiti, di rilasciare informazioni da parte nostra.
9.4  Noi non rispondiamo per violazioni della compliance da parte di terzi, in particolare dei nostri fornitori, fatta eccezione se ciò sia stato espressamente accordato per iscritto.
10.  Responsabilità solidale, recesso da parte del cliente
10.1  Le disposizioni riportate di seguito valgono per i diritti del cliente al di fuori della responsabilità per vizi della cosa. I diritti e le rivendicazioni legali o contrattuali a noi spettanti non devono essere né esclusi né limitati.
10.2  Per la responsabilità del risarcimento danni - salvo la responsabilità regolata separatamente per il ritardo (sopraccitato punto 4.7) - valgono le rispettive disposizioni riportate ai punti 7.11. Se subentra una responsabilità legale, è tuttavia determinante il danno prevedibile, tipicamente insorto e non quello tipico contrattuale. È esclusa una maggiore garanzia di risarcimento danni, senza considerare la natura giuridica del diritto rivendicato. Questo vale soprattutto per diritti di risarcimento danni oltre alla prestazione e al risarcimento danni al posto della prestazione per violazioni degli obblighi e pretese delittuose di risarcimento di danni materiali ai sensi del § 823 codice civile tedesco (BGB).
10.3  Il limite previsto al punto 10.2. ha validità anche se il cliente pretende le spese.
10.4  La colpa dei nostri rappresentanti legali ed ausiliari deve essere attribuita a noi.
10.5  Rimangono invariate le disposizioni legislative sull'onere della prova.
10.6  Se la responsabilità nei nostri confronti è esclusa o limitata, questo vale anche per la responsabilità personale di risarcimento danni dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti ed ausiliari.
10.7  Nell'ambito delle disposizioni di legge il cliente può recedere dal contratto solo se la violazione dell'obbligo è da imputare a noi. Nei casi previsti al punto 7.8 (successivo adempimento fallito ecc.) e per impossibilità si rimane, tuttavia, ai presupposti legali; per il diritto di recesso del cliente in caso di ritardo delle nostre forniture o prestazioni sono determinanti le norme riportate nei sopraccitati punti 4.6.3, 4.6.4 e 4.8 In caso di violazioni degli obblighi il cliente deve dichiarare, su nostra richiesta, entro un termine adeguato, se recede dal contratto per violazione dell'obbligo oppure se è sempre interessato alla fornitura.

11.  Diritti nei confronti del know-how, di invenzioni, realizzazioni e design
Le conoscenze segrete, preziose ed innovative (know-how) a nostra disposizione o acquisite durante l'esecuzione dei contratti stipulati con noi, le invenzioni, realizzazioni, il design ed eventuali diritti di proprietà industriale in merito spettano esclusivamente a noi, salvo accordo a parte o uso oppure impiego del bene fornito spettante al cliente ai fini del rapporto contrattuale.

12.  Mezzi di produzione, mezzi di produzione messi a disposizione / prestabiliti
12.1  I mezzi di produzione da noi messi a punto per la produzione dei beni della fornitura, quali utensili, schizzi, bozze, cliché, forme, prove di stampa e campioni restano di nostra proprietà, salvo accordi particolari.
Questo vale anche se il cliente da solo ne sostiene in parte o completamente i costi e lo sviluppo si basa sulle direttive fornite dal cliente.
12.2  Se un mezzo di produzione, soprattutto utensili, deve essere ripristinato o sostituito in parte o completamente per usura naturale, a causa della produzione dei beni oggetto della fornitura per il cliente, possiamo quindi richiedere il rimborso delle spese necessarie, in base alla partecipazione alle spese da parte del cliente per gli utensili.
12.3  Se è necessaria una modifica o una sostituzione dell'utensile per le esigenze mutate da parte del cliente in merito ai beni da produrre, oggetto della fornitura, il cliente sostiene i costi che ne derivano.
12.4  I mezzi di produzione che, in base a speciali accordi, sono di proprietà del cliente, restano in nostro possesso fintantoché ne abbiamo bisogno per adempiere ai nostri obblighi contrattuali.
In caso di accordi differenti, l'esercizio dello jus tollendi da parte del cliente porta alla cessazione dell'obbligo di fornitura dei beni prodotti per mezzo degli utensili in questione o di impianti speciali.
Le conseguenze legali (in particolare il rimborso spese e il risarcimento danni) in caso di esercizio dello jus tollendi sono conformi alla legge, salvo accordi speciali.
Se, in seguito all'adempimento dell'obbligo di fornitura in riferimento ai beni prodotti con i mezzi di produzione sopraccitati, il cliente non richiede di riavere gli utensili e gli impianti speciali e non li viene a prendere a sue spese, deve rimborsarci delle spese di magazzinaggio per il periodo in cui ci siamo impegnati nei suoi confronti a fornire pezzi di ricambio. In seguito allo scadere del contratto o in caso di accordo sull'obbligo di fornitura dei pezzi di ricambio per un certo periodo, successivamente alla scadenza possiamo utilizzare in altro modo oppure rottamare a spese del cliente questi utensili o impianti speciali in caso di mancato ritiro da parte del cliente, malgrado nostra richiesta scritta di ritiro, fissando un termine adeguato e indicando le conseguenze del mancato ritiro. Il cliente rinuncia quindi a rivendicare diritti di ogni genere.
12.5  Per i mezzi di produzione messi a disposizione dal cliente (in particolare materiali, ma anche documentazione allegata ecc.) e gli altri suoi contributi alla produzione, in particolare le direttive per la produzione e l'acquisto dei mezzi di produzione, il cliente si assume la responsabilità per la loro conformità ed idoneità alla produzione dei beni oggetto della fornitura (ad es. il materiale grezzo per la lavorazione, la precisione nelle dimensioni ecc.). Il cliente fornisce a sue spese e a proprio rischio e pericolo i mezzi di produzione da lui messi a disposizione. Sui mezzi di produzione a noi affidati eseguiamo soltanto un controllo al ricevimento sul numero di pezzi, l'identità e un'ispezione visiva di evidenti danni dovuti al trasporto. Siamo soltanto tenuti a verificare la conformità dei mezzi di produzione a noi affidati con le specifiche indicate dal cliente se sussistono evidenti indicazioni per il loro impiego. Non siamo obbligati ad effettuare verifiche più esaurienti. È possibile accordare espressamente un controllo, per quanto le relative spese vengano addebitate al cliente.
12.6  In caso di danneggiamento, distruzione o smarrimento dei mezzi di produzione a noi affidati dal cliente e degli utensili subentra il nostro obbligo di sostituzione soltanto se e nella misura in cui il danno debba essere a noi imputato.
12.7  A noi spetta il diritto di ritenzione nei confronti dei mezzi di produzione, degli utensili e degli impianti speciali appartenenti al cliente nei casi in cui quest'ultimo non adempie più regolarmente ai suoi obblighi di pagamento derivanti dal rapporto d'affari.
12.8  Noi possiamo distruggere i mezzi di produzione a noi appartenenti, che non sono più stati utilizzati da oltre tre anni, senza previa informazione del cliente. Su nostra richiesta, il cliente deve ritirare i mezzi di produzione a lui appartenenti, che non sono più stati utilizzati da oltre tre anni. Se ciò non si verifica, nonostante l'esortazione a farlo e l'indicazione della distruzione che altrimenti avrà luogo, siamo autorizzati a distruggere i mezzi di produzione appartenenti al cliente. In questo contesto è escluso il diritto di risarcimento danni del cliente.
12.9  Inoltre, le disposizioni di queste Condizioni generali di contratto valgono anche per i mezzi di produzione da noi realizzati per il cliente, al quale, in base a speciali accordi, è stata trasferita la proprietà.

13.  Parametro di controllo
Se non viene accordato con il cliente il parametro di controllo, hanno validità i nostri metodi di controllo con limite di accettazione (AQL <livello di qualità accettabile>).

14.  Violazione dei diritti di terzi
14.1  Non ci assumiamo alcuna responsabilità del fatto che con l'utilizzo, l'installazione e la rivendita dei beni della fornitura vengano violati diritti di protezione di terzi; tuttavia dichiariamo che non ci è nota l'esistenza di tali diritti di protezione di terzi relativi ai beni della fornitura.
14.2  Il cliente garantisce che nell'adempimento dei nostri obblighi contrattuali non vengono violati diritti di terzi (in particolare nessun brevetto, licenza o altri diritti di protezione) in relazione alle specifiche prestabilite dal cliente, ai mezzi di produzione da lui forniti oppure da noi messi a punto in base alle sue direttive e con il coinvolgimento di fornitori o beneficiari della prestazione stabiliti dal cliente.
14.3  Se c'è rivalsa contro di noi per una violazione del diritto a causa delle specifiche prestabilite dal cliente o dei mezzi di produzione da lui forniti oppure da noi messi a punto in base alle sue direttive, il cliente è obbligato a dispensarci da queste rivendicazioni in seguito alla prima richiesta scritta e a sostenere tutti i costi che subentrano per noi in questo contesto. Siamo autorizzati a sospendere la produzione e la fornitura senza che il cliente, per questa ragione, possa rivendicare nei nostri confronti pretese di qualsiasi genere.
14.4  Su nostra richiesta il cliente deve fornirci assistenza legale a proprie spese oppure eventualmente entrare in causa. Per possibili spese legali, su richiesta, deve venirci dato un anticipo.
14.5  Ci riserviamo di rivendicare eventuali e maggiori richieste di risarcimento danni.
14.6  Il termine di prescrizione per i diritti che ci spettano ai sensi del punto 14. è di cinque anni a partire dalla stipulazione del contratto.

15.  Azione di regresso contro di noi per utilizzo del prodotto da parte del cliente
Per il risarcimento danni e il rimborso spese, che il nostro cliente deve sostenere o accettare di sostenere per obbligo previsto da contratto o per legge in relazione alla violazione di leggi nazionali o straniere di diritto pubblico, disposizioni e norme riguardanti i prodotti, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei prodotti e le norme ambientali e sulle emissioni, rispondiamo esclusivamente in base alle condizioni previste per legge, che hanno per noi validità. Una più ampia responsabilità da parte nostra sussiste soltanto se l'abbiamo espressamente approvata per iscritto. Restano invariate la nostra responsabilità per vizi in conformità al contratto stipulato con il cliente e quella ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso.

16.  Responsabilità del cliente per danno da prodotto difettoso
16.1  Il cliente risponde nei nostri confronti per quanto concerne le specifiche da lui stabilite e i mezzi di produzione forniti nell'ambito delle disposizioni di legge sulla responsabilità per danno da prodotto difettoso e sulla responsabilità del produttore. Se c'è rivalsa contro di noi da una parte lesa – pure in corso di azione di regresso - per via della responsabilità per danno da prodotto difettoso in base al diritto nazionale o straniero, il cliente è anche obbligato a dispensarci da queste rivendicazioni, dietro a una prima richiesta, nella misura in cui la causa sia definita nelle specifiche stabilite dal cliente o nei mezzi di produzione da lui forniti o da noi messi a punto in base alle sue direttive.
16.2  Il cliente si impegna ad avere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile aziendale e per danni da prodotto difettoso, con un'opportuna somma di copertura per ogni danno a persone, cose e patrimonio. Se ci spettano maggiori diritti di risarcimento danni, questi rimangono invariati.
16.3  Il termine di prescrizione per i diritti che ci spettano in base al punto 16. è di cinque anni a partire dalla stipulazione del contratto.

17.  Prescrizione
17.1  Il termine di prescrizione per rivendicazioni e diritti dovuti a vizi delle forniture o delle prestazioni è di un anno, indipendentemente dal motivo giuridico, salvo il punto 17.3 qui di seguito.
17.2  Il termine di prescrizione in base al punto 17.1 vale anche per tutti i diritti di risarcimento danni nei nostri confronti.
17.3  Il termine di prescrizione in base al punto 17.1 in generale non vale in caso di dolo, omissione dolosa di un vizio della cosa o per la garanzia di qualità della merce, per i diritti di risarcimento danni nei casi contemplati ai punti 7.11.1, 7.11.2 e 7.11.3 e per le rivendicazioni e i diritti legali del cliente di regresso nei nostri confronti in seguito alla viziosità di una delle cose da noi prodotte ex novo. In tal merito valgono i termini legali di prescrizione.
17.4  Se non è stato esplicitamente definito in altra maniera, rimangono invariate le disposizioni di legge sull'inizio della prescrizione, la sospensione della decorrenza, la sospensione e la ripresa dei termini.
17.5  Sono escluse le rivendicazioni di riduzione e l'esercizio di un diritto di recesso se il diritto di adempimento successivo è caduto in prescrizione. In questo caso il cliente può però rifiutare di effettuare il pagamento del corrispettivo nella misura in cui ne fosse autorizzato per via del recesso o della riduzione.

18.  Cessioni del credito da parte del cliente
Crediti nei nostri confronti riguardo forniture o prestazioni che noi dobbiamo effettuare possono essere ceduti solo previa approvazione scritta da parte nostra.

19.  Obbligo del segreto professionale, divieto di realizzo
19.1  Il cliente si impegna a trattare come segreto aziendale tutti i dettagli commerciali o tecnici, di cui viene a conoscenza per mezzo del rapporto d'affari che ha con noi, ed espressamente definiti riservati oppure riconoscibili come tali in base ad altre circostanze, in particolare il nostro know-how (“informazioni riservate”). Informazioni riservate possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'adempimento del contratto, non essere affidate a terzi non autorizzati oppure rese altrimenti accessibili. Una riproduzione in più copie è ammessa unicamente nell'ambito delle esigenze aziendali e delle disposizioni relative ai diritti d'autore. Se il cliente si rende conto che un'informazione da mantenere riservata è finita in possesso di terzi non autorizzati o è andata persa, deve immediatamente informarci in merito.
19.2  Gli obblighi ai sensi del suddetto punto 19.1 non valgono se si riferiscono ad informazioni che erano in generale già accessibili quando il cliente le ha ricevute o che diventano generalmente accessibili durante la durata del rapporto contrattuale, senza che ciò sia imputabile a una violazione del contratto da parte del cliente. Lo stesso vale nella misura in cui il cliente fornisce la prova del fatto che un'informazione riservata ricevuta gli era già nota in precedenza.

20.  Prova dell'esportazione, rispetto delle disposizioni riguardanti il commercio con l'estero
20.1  Se un cliente, che ha la sua sede al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, oppure un suo incaricato viene a ritirare forniture e le trasporta o le invia all'estero, il cliente deve presentarci la prova dell'esportazione fiscalmente necessaria. Se questa prova non viene fornita, il cliente deve pagare l'IVA vigente sull'importo della fattura per forniture all'interno della Repubblica Federale Tedesca.
20.2  L'osservanza e l'esecuzione delle rilevanti disposizioni riguardanti il commercio con l'estero, ad esempio le licenze di importazione, le concessioni di trasferimento della valuta e di altre leggi in vigore al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, rientrano nell'ambito delle responsabilità del cliente.

21.  Luogo di adempimento, foro competente, diritto applicabile, acquisto intracomunitario, clausola salvatoria
21.1  Salvo accordi specifici, il luogo di adempimento è esclusivamente la nostra sede legale.
21.2  Se il cliente è commerciante ai sensi del codice commerciale, persona giuridica di diritto pubblico o patrimonio separato di diritto pubblico, il foro competente per tutti gli obblighi risultanti dal rapporto contrattuale e in relazione ad esso, pure per questioni di cambiali e assegni, è la nostra sede legale oppure, a nostra discrezione, anche quella del cliente. Il suddetto accordo sul foro competente vale anche nei confronti di clienti con sede all'estero.
21.3  Per tutti i diritti e doveri risultanti dal rapporto contrattuale e in relazione ad esso trova applicazione, esclusivamente e senza considerare le regolamentazioni del diritto sui conflitti di leggi, il diritto della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della disciplina sulla vendita delle Nazioni Unite (CISG: Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci del 11/04/1980).
21.4  Qualora una disposizione riportata in queste Condizioni generali di contratto o nell'ambito di altri accordi stipulati tra noi e il cliente dovesse essere o diventare inefficace, non verrà pregiudicata la validità di tutte le restanti disposizioni o degli altri accordi.
21.5  In caso di acquisto intracomunitario, i clienti provenienti dagli stati membri della Comunità Europea sono tenuti nei nostri confronti al risarcimento di danni che subentrano possibilmente
-  per reati tributari del cliente stesso o
-  per informazioni errate o omesse da parte del cliente sulle sue condizioni determinanti per la tassazione.


II.   Condizioni per realizzazioni e altri servizi
Le norme qui di seguito valgono per prestazioni relative a sviluppo di progetti, realizzazione, consulenza, progettazione ed organizzazione ai fini degli altri servizi:

1.  Noi ci assumiamo, solo dietro esplicito accordo scritto, prestazioni relative a sviluppo di progetti, realizzazione, consulenza, progettazione ed organizzazione ai fini degli altri servizi. Prestazioni del genere vengono effettuate solo dietro il pagamento di un corrispettivo, salvo speciali accordi contrattuali.

2.  Ci accorderemo di caso in caso con il cliente e stabiliremo l'organizzazione temporale ed effettiva dell'apporto di tali prestazioni e la cooperazione necessaria da parte del cliente. Presentiamo i risultati del nostro lavoro al cliente. Se il contraente li accetta, ce lo comunica in forma scritta nell'arco di un termine adeguato, successivamente alla presentazione.

3.  Decliniamo ogni responsabilità sul fatto che nei confronti dei risultati del lavoro, relativo allo sviluppo di progetti e alla realizzazione, sussista la tutela dei diritti d'autore oppure altra facoltà del diritto di protezione. La nostra responsabilità per l'esenzione di diritti di terzi è determinata nella sezione I numero 14 riportata sopra.

4.  I rispettivi contratti vengono da noi stipulati fondamentalmente in base al diritto del contratto di servizio. In base a ciò siamo debitori di pure prestazioni di servizio e non rispondiamo della loro conformità ed attitudine. Se si verifica un determinato successo della prestazione rispondiamo solamente in base ad esplicito accordo oppure se questo risulta secondo l'obiettivo del contratto. Le Condizioni generali di contratto per forniture e prestazioni ai sensi della sezione I. numeri 1, 2, 3, 4, 8, 6, 10, 12, 14, 18, 19 e 21 hanno validità di conseguenza per prestazioni di servizio del genere.

5.  Se in conformità ai rispettivi contratti dobbiamo ottenere un determinato successo nella prestazione, ai sensi del diritto del contratto d'opera, trovano applicazione direttamente le Condizioni generali di contratto per forniture e prestazioni secondo la sezione I. riportata sopra.
Inoltre hanno validità le seguenti norme relative alla presa in consegna e al recesso:
5.1  Il cliente è obbligato alla presa in consegna scritta nel nostro stabilimento appena gli è stato comunicato che le prestazioni / i risultati del lavoro sono stati ultimati.
Per vizi irrilevanti della cosa non è possibile rifiutare la presa in consegna.
La presa in consegna è considerata avvenuta quando abbiamo fissato al cliente un termine adeguato per effettuarla in seguito all'ultimazione e il cliente l'ha rifiutata non entro questo termine, adducendo almeno un vizio della cosa.
5.2  Con la presa in consegna viene meno la nostra responsabilità per vizi pubblici della cosa se il cliente, al momento della presa in consegna, non si è riservato il fatto di rivendicarli.
5.3  Possiamo richiedere anche l'esecuzione di prese in consegna parziali, se non si contrappongono motivi concreti e ciò è accettabile per il cliente.
5.4  Il nostro diritto legale di recesso per giusta causa ci spetta illimitatamente. Il nostro diritto a richiedere il risarcimento danni non viene escluso con il recesso.

aggiornato ad 01.01.2022